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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO DI “FRUTTI D’ORO

Soggetto aggiudicatore: Comune di Capoterra
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO DI “FRUTTI D’ORO
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Criterio del minor prezzo percentuale
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 474.004,53 €
Oneri: 4.000,00 €
CIG: 82995594C0
CUP: G49H20000070004
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: Servizio Lavori Pubblici
Aggiudicatario : ORTU GIUSEPPE
Data di aggiudicazione: 15 settembre 2020 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 350.501,44 €
Data pubblicazione: 25 maggio 2020 8:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 19 giugno 2020 0:00:00
Data scadenza: 07 luglio 2020 13:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Economica:

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

E' dovuto il contributo di gara a favore dell'ANAC?

Risposta:

No. La contribuzione è sospesa dal 19.03.2020 al 31.12.2020. Comuniacato del Presidente dell'ANAC del 20.05.2020 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7794

Chiarimento n. 2

Domanda:

La qualificazione nella categoria OG1 per l'importo complessivo dei lavori in appalto è sufficiente a soddisfare anche i requisiti per la categoria OS6?

Risposta:

L'art. 87, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 dispone che "i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC". L'art. 92, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 dispone che "Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente". Alla luce della normativa richiamata, la categoria OS6 (prevalente) con classifica adeguata può soddisfare i requisiti della scorporabile OG1 (scorporabile). Nel caso prospettato la categoria OG1 scorporabile non può soddisfare i requisiti della prevalente OS6.

Chiarimento n. 3

Domanda:

Buongiorno, la nostra impresa è in possesso di SOA per la categoria OG1 e requisiti OS6 per un importo pari a 400.00 euro. Chiediamo se è possibile partecipare alla gara con la categoria OG1 in assorbenza della categoria prevalente OS6

Risposta:

L'art.92, comma 1 del DPR 207/10 prevede il principio di assorbenza della categoria scorporabile nella categoria prevalente. Nel caso prospettato dall'operatore economico, non appare applicabile tale principio.