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Chiarimento

  • In riferimento alla procedura in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti. DISCIPLINARE DI GARA 1) Al punto 16 CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA del Disciplinare di Gara (nel seguito DG) viene indicato che L’offerta tecnica ... deve contenere una proposta tecnico-organizzativa comprensiva degli allegati per un massimo di 300 facciate numerate formato A4.” Si chiede: • di chiarire se la copertina e l’indice possono ritenersi esclusi dalle 300 facciate previste; • se le schede tecniche dei mezzi e delle attrezzature, considerata la numerosità delle pagine che andrebbero ad occupare, possono ritenersi escluse dalle 300 facciate previste. 2) Al punto 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA del DG sono previsti due sub-criteri tabellari di attribuzione del punteggio tecnico relativi alle raccolte su chiamata dei rifiuti tessili sanitari. Si chiede: • di verificare il riferimento all’Art. 20, trattandosi probabilmente di un refuso redazionale in quanto il servizio in argomento è normato dall’Art. 22 del Disciplinare Tecnico Prestazionale (nel seguito DTP); • di confermare che il servizio in argomento avvenga “su chiamata”, in quanto tale indicazione non è specificata all’Art. 22 del DTP; • di confermare che il punteggio attribuito ai due sub-criteri è di tipo tabellare e, in caso affermativo, esplicitare l’elemento richiesto per la loro assegnazione; • di confermare che la frequenza minima del servizio posto a base di gara sia “1/7”, in quanto tale indicazione appare discordante rispetto alle indicazioni specificate all’Art. 22 del DTP le quali, a loro volta, appaiono errate per i motivi evidenziati in una successiva richiesta di chiarimento. 3) Al punto 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA del DG è previsto un sub-criterio di attribuzione del punteggio tecnico relativo all’ “incremento dell’obiettivo minimo di raccolta differenziata (81% per la fase intermedia e 85% per la fase a regime) ...”. Considerato che il punteggio è di tipo quantitativo, pertanto assegnato mediante la formula Ci=Ra/Rmax e che viene richiesto di esprimere almeno 2 valori di raccolta differenziata, si chiede di chiarire come verrà applicata la predetta formula e, nello specifico, come verranno calcolati i valori di Ra e Rmax. 4) Al punto 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA del DG è prevista l’assegnazione di due punteggi: 17 e 3 rispettivamente per i ribassi offerti ai servizi base e ai servizi opzionali. Segue descrizione delle formule di calcolo applicate per il calcolo dei due punteggi. Considerato che nei Modelli 9 allegati al DG è prevista la possibilità di esprimere un unico ribasso valido “Per i servizi base ed i servizi opzionali a misura dell’elenco prezzi soggetti a ribasso per l’intera durata dell’appalto”, si chiede: • di chiarire se è il concorrente deve esprimere due ribassi differenti per i servizi base e per i servizi opzionali, ovvero se il ribasso da offrire è unico e valido per entrambe le tipologie di servizi; • nel caso in cui sia corretta la prima interpretazione, di pubblicare i Modelli 9 rettificati; • nel caso in cui sia corretta la seconda interpretazione, di rettificare quanto indicato al punto 18.2 del DG. 5) Al punto 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA del DG è prevista la riparametrazione del punteggio tecnico. Facendo riferimento alla tabella “Offerta tecnica - elementi di valutazione e relativi punteggi” riportata nel punto 18.1 del DG si chiede di confermare che con il termine “singolo criterio” siano intesi i punteggi di cui alla quarta colonna. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 6) Nell’indice viene riportata la seguente voce “ART. 33 - Cantiere dei servizi messo a disposizione dal Comune”. Si chiede di confermare che trattasi di un refuso redazionale. 7) All’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto (nel seguito CSA) è specificato che “l’I.A. sarà tenuta a eseguire i servizi, per il corrispettivo oggetto di aggiudicazione, anche qualora il numero reale (a titolo esemplificativo, “di utenze domestiche e non domestiche, di superfici di strade, piazze, parchi, il n. di manifestazioni o eventi e ogni altra grandezza del DTP”) si discostasse, per eccesso, fino al 20%, dai valori indicati dei sopramenzionati Allegati del DTP.” Inoltre, all’art. 5 del CSA è specificato che “l'Impresa aggiudicataria è obbligata ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali, fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 20 % dell’ammontare complessivo del contratto di appalto”. Si pone all’attenzione di codesta Stazione Appaltante che la percentuale di invariabilità del corrispettivo del 20% risulta illogica oltre che sproporzionata, A seguito di un’attenta analisi della “Pianificazione economico-finanziaria e valutazione dei costi del servizio” riportata nel Capitolo 5 del Piano Industriale a base di gara, si evince che oltre a non apparire quotata una serie di servizi posti a base di gara, l’incidenza degli utili e delle spese generali appare abbondantemente inferiore. Per quanto evidenziato si chiede di adeguare l’alea prevista a valori percentuali ragionevoli e compatibili con gli utili posti a base di gara. 8) All’art. 5 del CSA è specificato che “l'Impresa aggiudicataria è obbligata ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali, fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 20 % dell’ammontare complessivo del contratto di appalto”. Si pone all’attenzione di codesta Stazione Appaltante che nell’ipotesi in cui nel corso dell’appalto insorgesse una modifica dell’oggetto del contratto con conseguente variazione degli investimenti effettuati dall’Impresa Aggiudicataria (nel seguito IA), quali ad esempio i mezzi o le attrezzature, ne deriverebbe gli oneri sostenuti per questi ultimi non verrebbero in parte o totalmente riconosciuti. Per quanto evidenziato si chiede di adeguare la condizione contrattuale escludendo dall’alea di invariabilità del corrispettivo gli investimenti sostenuti dall’IA. 9) All’art. 10 del CSA “CONTROLLO DEL COMUNE ED OBBLIGHI DELL’I.A.” è specificato che “Dovrà essere onere dell’I.A. allestire presso gli uffici indicati dal Comune di Capoterra, una postazione di controllo dotata di tutte le unità hardware e software necessarie per svolgere la necessaria attività di gestione e monitoraggio del servizio.”. Considerate le diverse funzionalità dei software impiegabili si chiede di chiarire se l’indicazione “attività di gestione” trattasi di un refuso redazionale, in quanto la gestione del servizio risulta essere un obbligo contrattuale esclusiva dell’IA. 10) All’art. 14 del CSA “AMMONTARE DELL’APPALTO” vengono riportate due formule che verranno applicate, fatta salva un’alea di invariabilità del +-20%, per la determinazione dell’ammontare annuo dell’appalto in funzione delle percentuali effettive di esposizione (media ponderata) dei rifiuti urbani residui non recuperabili rispetto a quelle poste a base di gara. Le percentuali di esposizione poste a base di gara sono riportate all’Art. 5 del Disciplinare tecnico di gara e sono le seguenti: Si evidenzia quanto segue: • le percentuali di esposizione dei bidoni carrellati sono state quantificate in maniera tale da rendere possibile esclusivamente una diminuzione dell’importo contrattuale, essendo matematicamente impossibile il caso contrario. Infatti, anche considerando l’ipotesi più favorevole per la quale il parco contenitori è composto da soli mastelli di 30-40 lt, la media ponderata posta a base di gara sarebbe pari all’80%; considerata l’alea del 20%, l’unica possibilità che determinerebbe un aumento del canone si realizzerebbe nell’ipotesi che la media ponderata delle esposizioni effettive superi il 100% (80% a base di gara + 20% di alea). Tale condizione, come anticipato, è matematicamente impossibile; • considerata la stagionalità delle utenze domestiche legata alla stagione turistica i valori del 100% posti a base di gara non risultano possibili, anche alla luce di percentuali di esposizione poste a base di gara dalla stessa società che ha elaborato i documenti tecnici in esame. Nello specifico si fa riferimento al Comune di Sestu, anch’esso appartenente all’area metropolitana di Cagliari ma nel quale sono del tutto assenti fenomeni da fluttuazione turistica, nel quale – a parità di frequenze di raccolta – le percentuali di esposizione poste a base di gara per il medesimo servizio sono le seguenti: e appare ininfluente il fatto che al posto dei mastelli da 30-40 lt siano previsti sacchi da 70 lt, in quanto come ben noto la loro percentuale di effettivo riempimento, considerata la necessità di chiudere i sacchi e l’impossibilità di comprimere il rifiuto nel secondo caso, è analoga nei due casi; • il metodo di calcolo previsto non tiene conto che al diminuire delle esposizioni del rifiuto secco residuo si contrappongono degli incrementi di esposizione delle restanti matrici di rifiuto (organico, plastica, vetro/metalli, carta e cartoni) per le quali, pertanto, dovrebbe essere previsto un conseguente -e dovuto- incremento del corrispettivo; • il metodo di calcolo previsto influisce su tutto il corpo dell’appalto, ovvero anche su servizi avulsi dalle attività di raccolta in quanto; “Il canone annuo del servizio a regime (dall’anno di introduzione del servizio di tariffazione puntuale) varierà inoltre in funzione delle percentuali di esposizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani residui non recuperabili”. Tale previsione risulta illogica e immotivatamente dannosa per l’IA in quanto nell’oggetto dell’appalto sono inclusi molteplici e consistenti servizi di pulizia del territorio, servizi di gestione del centro di raccolta o delle isole ecologiche mobili, i quali non subiscono variazioni dipendenti dalla percentuale di esposizione del rifiuto secco residuo. Per quanto sopra evidenziato, considerata la particolare condizione matematica della formula prevista che rende possibili esclusivamente riduzioni del canone del servizio, si chiede di rettificare l’Art. 14 del DTP: • riducendo l’alea di invariabilità del corrispettivo dal 20% al 5%; • riducendo le percentuali di esposizione poste a base di gara a valori realistici, in linea con quanto già riportato in altri contesti del territorio peraltro non penalizzati dalle variabilità stagionali di Capoterra; • di limitare la variabilità del canone del servizio alla sola raccolta del rifiuto secco residuo, risultando la sua estensione illogica per le raccolte delle altre tipologie di rifiuto, nonché immotivata per i servizi diversi da quelli della raccolta. 11) All’art. 14 del CSA “AMMONTARE DELL’APPALTO” viene indicato che “Sono inoltre stati computati i costi di gestione amministrativa e l’utile di impresa nell’importo posto a base di gara”. Si chiede di chiarire l’ammontare delle due voci richiamate, in quanto non esplicitate nel Piano Industriale 12) Art. 16 del CSA “ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI” viene indicato che “L'I.A. si impegna ad aumentare, estendere o variare, su richiesta del Comune di Capoterra, i servizi indicati nel presente Capitolato all’art. 2 e all’art. 5. In tale ipotesi, il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata Relazione tecnico-finanziaria prodotta dal Comune di Capoterra in base ai costi previsti nello specifico elenco prezzi (Allegato 1 del DTP) ed assumendo, per la valutazione economica dell’adeguamento del corrispettivo, anche i ribassi di costo unitari indicati nell’offerta economica formulata dall’I.A.”. Ed ancora: “Nel caso in cui, invece, fosse necessario introdurre nell’appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti e specificati nell’elenco prezzi, per la loro valutazione i nuovi prezzi saranno fissati secondo i principi di cui all’art. 106 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità illustrate nelle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione, approvate con DM 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.” Si evidenzia che in entrambi i casi le modalità di calcolo dell’importo economico derivante dalla variazione dei servizi risulta incompatibile e in contrasto con i dettati previsti agli Artt. 2 e 5 del CSA. Si chiede, pertanto, di chiarire i criteri di calcolo del corrispettivo al variare dei servizi. 13) All’art. 32 del CSA “MEZZI E ATTREZZATURE” vengono indicati “sacchi in polietilene di colore grigio semitrasparente velato da litri 70-80 per la raccolta del residuo indifferenziato”. Si chiede di chiarire se per la raccolta del rifiuto secco residuo verranno impiegati i predetti sacchi da 70-80 lt o, come indicato all’Art. 14 del CSA, mastelli da 30-40 lt. Qualora venissero impiegati i sacchetti, per quanto indicato all’Art. 4 del CSA se ne chiedono i quantitativi minimi da forniture annualmente. DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE 14) All’art. 2 del DTP “GESTIONE DELLA FASE TRANSITORIA” viene riportato “Rimane a carico delle Imprese concorrenti provvedere ad una verifica delle modalità operative della gestione attuale, secondo le indicazioni contenute nel contratto vigente”. Stante la condizione prevista, si chiede di pubblicare copia del contratto vigente completo di tutti i relativi allegati. 15) All’art. 4 del DTP “MODALITA’ ORGANIZZATIVE” viene indicato “sacchetti semitrasparenti per plastica e lattine da 110-120 litri dovrà essere pari a 688.608 sacchetti all’anno”. Si chiede: • di chiarire se l’indicazione “per plastica e lattine” è un refuso redazionale, in quanto nei seguenti artt. 8 e 9 vengono previste le raccolte di vetro e lattine congiunti e di plastica monomateriale; • di chiarire se anche i sacchi pel la plastica e lattine (o per la sola plastica) devono essere dotati di tag UHF. 16) All’art. 4 del DTP “MODALITA’ ORGANIZZATIVE” sono riportate le tabelle di descrizione sintetica del servizio per i periodi BASE e ESTIVO. Si riscontra che nel testo contenuto nelle colonne “utenze domestiche” e “utenze non domestiche” sono presenti parti di testo cancellate e il contenuto non è sempre leggibile o soggetto a interpretazioni diverse: Si chiede di ripubblicare le tabelle correttamente compilate. 17) All’art. 5 del DTP “GESTIONE DELLA FASE TRANSITORIA” viene riportato “I sacchetti semitrasparenti dotati di transponder per ogni famiglia saranno forniti dall’I.A.”. Si chiede di chiarire se il servizio prevede la fornitura dei predetti sacchi o di mastelli da 30-40 lt. 18) All’Art. 12 del DTP “RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI” viene prescritto che “L’ingombrante non destinato al Centro del Riuso verrà successivamente selezionato nelle diverse componenti (ferroso, mobili, materassi, apparecchiature elettroniche, altri ingombranti etc.)” e quando disponibile il nuovo Centro Comunale di Raccolta, stoccato in distinti container scarrabili e successivamente conferito alle piattaforme di selezione/trattamento autorizzate.” E ancora: “Per quanto riguarda gli istituti scolastici una volta all’anno dovrà essere erogato anche il servizio di separazione legno/ferro previa raccolta”. • per quanto richiesto fino alla messa in servizio del Centro Comunale di Raccolta è richiesto all’IA di effettuare attività di selezione (e preventiva cernita). Se ne chiedono le modalità poste a base di gara, stante il fatto che per le attività richieste l’operatore deve essere dotato di apposita impiantistica debitamente autorizzata; • si chiede di indicare le modalità di gestione dei rifiuti ingombranti fino alla messa in servizio del Centro Comunale di Raccolta e successivamente, in quanto nei Capitoli 4 e 5 del Piano Industriale posto a base di gara tale servizio non appare quantificato né in termini di risorse né economicamente. 19) All’Art. 14 del DTP “ISOLA ECOLOGICA INFORMATIZZATA” viene previsto il mezzo “costipatore a doppia vasca” che gestirà un servizio di “svuotamento contenitori”. Si chiede se le indicazioni fornite nella descrizione del servizio, ovvero “svuotamento contenitori” e “impiego di un costipatore doppia vasca” siano da intendersi refusi redazionali, in quanto non appaiono pertinenti al servizio richiesto. Nel caso in cui si trattasse di refusi, si chiedono le indicazioni revisionate per la definizione del servizio posto a base di gara. 20) All’Art. 14 del DTP “ISOLA ECOLOGICA INFORMATIZZATA” vengono richiesti i seguenti impieghi “nel servizio base per almeno 62 ore; nel servizio estivo per almeno 42 ore.”. Si chiede di confermare che gli impieghi orari sono riferiti ai periodi, rispettivamente 9 e 3 mesi. 21) All’Art. 15 del DTP “RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI, RIMOZIONE DEI RIFIUTI DALLE SPIAGGE, CARCASSE ANIMALI, SIRINGHE ED ESCREMENTI ANIMALI” per il servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati viene prescritto il mezzo “autocarro a vasca da 25 mc e con gru”. Si chiede se l’indicazione fornita sia da intendersi un refuso redazionale, in quanto il mezzo indicato non appare pertinente al servizio richiesto. Nel caso in cui si trattasse di un refuso, si chiedono le indicazioni revisionate per la definizione del servizio posto a base di gara. 22) All’Art. 18 del DTP “SPAZZAMENTO E LAVAGGIO MANUALE E MECCANIZZATO DEL SUOLO PUBBLICO” per lo spazzamento meccanizzato, si prevede che l’I.A. concordi con l’Amministrazione la predisposizione dei divieti di sosta e che le spese per l’acquisto, l’installazione e/o lo spostamento della segnaletica stradale mobile e/o fissa per vietare la sosta delle auto dovranno essere a carico dell’I.A. Si chiede di fornire il dettaglio con relative informazioni tabellari e planimetriche dei cartelli fissi di divieto di sosta attualmente installati. 23) All’Art. 22 del DTP “RACCOLTA DEI TESSILI SANITARI” viene indicato che “Per la raccolta integrativa dei tessili sanitari sarà svolto con una modalità di raccolta "porta a porta”. Si chiede di confermare che il servizio, come specificato nel DG, è a chiamata. 24) All’Art. 22 del DTP “RACCOLTA DEI TESSILI SANITARI” si fa riferimento “alle utenze che utilizzano tessili sanitari per incontinenti o pannolini per neonati inseriti in un apposito elenco fornito dal Comune di Capoterra”. Si chiede di fornire un’indicazione quantitativa dei potenziali utenti aventi diritto, risultando diversamente impossibile per i concorrenti quantificare il servizio richiesto. 25) All’Art. 22 del DTP “RACCOLTA DEI TESSILI SANITARI” viene prescritto che “Il Servizio sarà effettuato con una frequenza di 4/7 in giornate differenti da quelle destinate per la raccolta del secco residuo, raggiungendo dunque una frequenza totale di possibile conferimento pari a 6/7”. Si chiede: • di confermare le frequenze del servizio in quanto incompatibili rispetto a quanto previsto dall’Art. 4 del DTP, che indica frequenze diverse per la raccolta del secco residuo, ma anche rispetto a quanto previsto al punto 18.1 del DG, come già riscontrato nella richiesta di chiarimento n. 2; • di confermare che la frequenza complessiva degli interventi settimanali sia pari a 6/7, in quanto le ore/anno poste a base di gara per il servizio appaiono incompatibili. Si evidenzia che se così fosse, alla luce di quanto indicato, ovvero che “per il servizio proposto la I.A. dovrà garantire tutto l’anno un organico di 1 squadra composta da un autista III liv. per 330 ore/anno”, ne deriverebbe che ogni intervento posto a base di gara ha durata media di 1,05 ore, comprensiva di tempi di partenza e rientro, spostamenti e scarico a destino. Tale orario è palesemente incompatibile rispetto alla possibile fattibilità del servizio richiesto. Qualora le frequenze non venissero confermate e si trattasse di refusi redazionali, si chiede di fornire le indicazioni revisionate del servizio. 26) All’Art. 23 del DTP “SERVIZI CIMITERIALI” viene prescritto il mezzo “costipatore a doppia vasca”. Si chiede se l’indicazione fornita sia da intendersi un refuso redazionale, in quanto il mezzo indicato non appare pertinente al servizio richiesto. Nel caso in cui si trattasse di un refuso, si chiedono le indicazioni revisionate per la definizione del servizio posto a base di gara. 27) All’Art. 25 del DTP “CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA” viene indicato che “Sono a carico dell’I.A. tutte le attività necessarie per l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie all’apertura ed alla gestione della piattaforma”. • per quanto riportato all’inizio dell’articolo richiamato si evince che la procedura è già stata avviata dall’Amministrazione comunale, si chiede di confermare che si tratta di un refuso redazionale e che tale indicazione debba essere stralciata. • diversamente si chiede di esplicitare lo stato di fatto della procedura, pubblicare gli atti relativi e quantificare i costi sostenuti o non sostenuti ma già contrattualizzati da porre a carico dell’IA. 28) All’Art. 25 del DTP “CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA” viene previsto che “l’I.A. dovrà attivare la gestione di un sistema elettronico per il controllo degli accessi e l’identificazione automatica degli utenti”. Si chiede di chiarire: • se il predetto sistema elettronico deve essere fornito dall’IA o se è già previsto nella realizzazione dell’ecocentro a cura dalla Stazione appaltante; • se la realizzazione dell’ecocentro a cura della stazione appaltante prevede la realizzazione di un sistema di videosorveglianza. RICHIESTA DOCUMENTI A. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per la presentazione degli elaborati tecnico-progettuali richiesti, siamo a richiedere la pubblicazione della banca dati TARI del Comune contenente almeno le seguenti informazioni non sensibili: • indirizzo in cui è dislocata l’utenza (via e numero civico, località, ...); • tipologia utenza (domestica o non domestica); • codice tipologico utenza (da DPR 158/99 e seguenti); • superficie dei locali interessati. B. Si chiede di ripubblicare l’Allegato 4a al CSA in quanto non è possibile visualizzarlo; C. Si chiede di pubblicare l’Allegato 3 del Disciplinare Tecnico Prestazionale, in quanto mancante delle informazioni previste e indispensabile ai sensi dell’Art. 31 del CSA. D. Si chiede di fornire copia del progetto del futuro Centro di Raccolta Comunale, anche in versione “di massima”, in quanto indispensabile per la definizione degli impegni posti a base di gara ai sensi dell’Art. 25 del DTP. Considerata l’elevata quantità e rilevanza sia della documentazione che dei chiarimenti richiesti, con la presente si formalizza, altresì, la richiesta di un’adeguata proroga dei termini di presentazione delle offerte, ritenuta indispensabile per rendere possibile la corretta valutazione degli atti di gara e la conseguente redazione delle offerte tecnica ed economica.

    Domanda del: 17/05/2021 aggiornata il 17/05/2021
  • 1) Al punto 16 CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA del Disciplinare di Gara (nel seguito DG) viene indicato che L’offerta tecnica ... deve contenere una proposta tecnico-organizzativa comprensiva degli allegati per un massimo di 300 facciate numerate formato A4.” Si chiede: • di chiarire se la copertina e l’indice possono ritenersi esclusi dalle 300 facciate previste; • se le schede tecniche dei mezzi e delle attrezzature, considerata la numerosità delle pagine che andrebbero ad occupare, possono ritenersi escluse dalle 300 facciate previste. R: Le 300 pagine massime includono la copertina, l’indice e le schede tecniche. 2) Al punto 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA del DG sono previsti due sub-criteri tabellari di attribuzione del punteggio tecnico relativi alle raccolte su chiamata dei rifiuti tessili sanitari. Si chiede: a) di verificare il riferimento all’Art. 20, trattandosi probabilmente di un refuso redazionale in quanto il servizio in argomento è normato dall’Art. 22 del Disciplinare Tecnico Prestazionale (nel seguito DTP); b) di confermare che il servizio in argomento avvenga “su chiamata”, in quanto tale indicazione non è specificata all’Art. 22 del DTP; c) di confermare che il punteggio attribuito ai due sub-criteri è di tipo tabellare e, in caso affermativo, esplicitare l’elemento richiesto per la loro assegnazione; d) di confermare che la frequenza minima del servizio posto a base di gara sia “1/7”, in quanto tale indicazione appare discordante rispetto alle indicazioni specificate all’Art. 22 del DTP le quali, a loro volta, appaiono errate per i motivi evidenziati in una successiva richiesta di chiarimento. R: In riferimento alle richieste formulate si chiarisce quanto segue: a) Si conferma che il riferimento all’art. 20 va considerato quale refuso e che il riferimento corretto è all’art. 22; b) si conferma che il servizio in argomento non avviene “su chiamata” ma in forma regolare alle utenze che utilizzano tessili sanitari per incontinenti o pannolini per neonati inseriti in un apposito elenco fornito dal Comune di Capoterra come esplicitato nell’art. 22 del DTP; c); si confermare che il punteggio attribuito ai due sub-criteri è di tipo tabellare. L’assegnazione del punteggio massimo verrà attribuito al soggetto che garantire la frequenza maggiore per tale servizio. Agli altri offerenti verrà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore. d) La frequenza minima è stata indicata nell’art. 22 del DTP che recita “Il Servizio sarà effettuato con una frequenza di 4/7 in giornate differenti da quelle destinate per la raccolta del secco residuo, raggiungendo dunque una frequenza totale di possibile conferimento pari a 6/7.” 3) Al punto 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA del DG è previsto un sub-criterio di attribuzione del punteggio tecnico relativo all’ “incremento dell’obiettivo minimo di raccolta differenziata (81% per la fase intermedia e 85% per la fase a regime) ...”. Considerato che il punteggio è di tipo quantitativo, pertanto assegnato mediante la formula Ci=Ra/Rmax e che viene richiesto di esprimere almeno 2 valori di raccolta differenziata, si chiede di chiarire come verrà applicata la predetta formula e, nello specifico, come verranno calcolati i valori di Ra e Rmax. R: Il punteggio verrà assegnato considerando che il punteggio Ci=Ra/Rmax relativo al valore all’incremento rispetto all’obiettivo minimo per la fase intermedia verrà moltiplicato per il coefficiente 0,125 (calcolato considerando che tale valore si riferisce ad un unico anno di appalto sul totale degli 8 anni di appalto) mentre il valore al punteggio Ci=Ra/Rmax relativo all’incremento rispetto all’obiettivo minimo per la fase a regime verrà moltiplicato per il coefficiente 0,875 (calcolato considerando che tale valore si riferisce a 7 anni di appalto sul totale degli 8 anni di appalto). 4) Al punto 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA del DG è prevista l’assegnazione di due punteggi: 17 e 3 rispettivamente per i ribassi offerti ai servizi base e ai servizi opzionali. Segue descrizione delle formule di calcolo applicate per il calcolo dei due punteggi. Considerato che nei Modelli 9 allegati al DG è prevista la possibilità di esprimere un unico ribasso valido “Per i servizi base ed i servizi opzionali a misura dell’elenco prezzi soggetti a ribasso per l’intera durata dell’appalto”, si chiede: • di chiarire se è il concorrente deve esprimere due ribassi differenti per i servizi base e per i servizi opzionali, ovvero se il ribasso da offrire è unico e valido per entrambe le tipologie di servizi; • nel caso in cui sia corretta la prima interpretazione, di pubblicare i Modelli 9 rettificati; • nel caso in cui sia corretta la seconda interpretazione, di rettificare quanto indicato al punto 18.2 del DG. R: Si conferma che il ribasso da offrire è unico e valido per entrambe le tipologie di servizi. Non si ritiene di dover rettificare quanto indicato al punto 18.2 del DG. 5) Al punto 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA del DG è prevista la riparametrazione del punteggio tecnico. Facendo riferimento alla tabella “Offerta tecnica - elementi di valutazione e relativi punteggi” riportata nel punto 18.1 del DG si chiede di confermare che con il termine “singolo criterio” siano intesi i punteggi di cui alla quarta colonna. R: Si conferma che con il termine “singolo criterio” sono intesi i punteggi di cui alla quarta colonna delle tabelle di pag. 31-33 del DG. Considerando che nel file pdf pubblicato del DG si riporta di seguito il titolo delle colonne: 1) Servizi/Funzionalità 2) P.ti max 3) Criteri 4) P.ti max 5) Sub-criteri 6) punti D max 7) punti Q max 8) punti T max 9) Descrizione argomentata CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 6) Nell’indice viene riportata la seguente voce “ART. 33 - Cantiere dei servizi messo a disposizione dal Comune”. Si chiede di confermare che trattasi di un refuso redazionale. R: Si conferma che relativamente all’Art 33 per la parte “Cantiere dei servizi messo a disposizione dal Comune” trattasi di un refuso redazionale. 7) All’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto (nel seguito CSA) è specificato che “l’I.A. sarà tenuta a eseguire i servizi, per il corrispettivo oggetto di aggiudicazione, anche qualora il numero reale (a titolo esemplificativo, “di utenze domestiche e non domestiche, di superfici di strade, piazze, parchi, il n. di manifestazioni o eventi e ogni altra grandezza del DTP”) si discostasse, per eccesso, fino al 20%, dai valori indicati dei sopramenzionati Allegati del DTP.” Inoltre, all’art. 5 del CSA è specificato che “l'Impresa aggiudicataria è obbligata ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali, fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 20 % dell’ammontare complessivo del contratto di appalto”. Si pone all’attenzione di codesta Stazione Appaltante che la percentuale di invariabilità del corrispettivo del 20% risulta illogica oltre che sproporzionata, A seguito di un’attenta analisi della “Pianificazione economico-finanziaria e valutazione dei costi del servizio” riportata nel Capitolo 5 del Piano Industriale a base di gara, si evince che oltre a non apparire quotata una serie di servizi posti a base di gara, l’incidenza degli utili e delle spese generali appare abbondantemente inferiore. Per quanto evidenziato si chiede di adeguare l’alea prevista a valori percentuali ragionevoli e compatibili con gli utili posti a base di gara. R: Si ritiene che la percentuale di invariabilità del corrispettivo del 20% sia corretta e quindi non si ritiene di poter accogliere la richiesta di modificare l’alea prevista. 8) All’art. 5 del CSA è specificato che “l'Impresa aggiudicataria è obbligata ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle medesime condizioni contrattuali, fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in aumento, del 20 % dell’ammontare complessivo del contratto di appalto”. Si pone all’attenzione di codesta Stazione Appaltante che nell’ipotesi in cui nel corso dell’appalto insorgesse una modifica dell’oggetto del contratto con conseguente variazione degli investimenti effettuati dall’Impresa Aggiudicataria (nel seguito IA), quali ad esempio i mezzi o le attrezzature, ne deriverebbe gli oneri sostenuti per questi ultimi non verrebbero in parte o totalmente riconosciuti. Per quanto evidenziato si chiede di adeguare la condizione contrattuale escludendo dall’alea di invariabilità del corrispettivo gli investimenti sostenuti dall’IA. R: Si ritiene che la percentuale di invariabilità del corrispettivo del 20% sia corretta e quindi non si ritiene di poter accogliere la richiesta di modificare l’alea prevista. 9) All’art. 10 del CSA “CONTROLLO DEL COMUNE ED OBBLIGHI DELL’I.A.” è specificato che “Dovrà essere onere dell’I.A. allestire presso gli uffici indicati dal Comune di Capoterra, una postazione di controllo dotata di tutte le unità hardware e software necessarie per svolgere la necessaria attività di gestione e monitoraggio del servizio.”. Considerate le diverse funzionalità dei software impiegabili si chiede di chiarire se l’indicazione “attività di gestione” trattasi di un refuso redazionale, in quanto la gestione del servizio risulta essere un obbligo contrattuale esclusiva dell’I.A. R: Si conferma integralmente quanto previsto all’art 10 del CSA con l’unica esclusione dell’indicazione “attività di gestione” da considerarsi un refuso redazionale. 10) All’art. 14 del CSA “AMMONTARE DELL’APPALTO” vengono riportate due formule che verranno applicate, fatta salva un’alea di invariabilità del +-20%, per la determinazione dell’ammontare annuo dell’appalto in funzione delle percentuali effettive di esposizione (media ponderata) dei rifiuti urbani residui non recuperabili rispetto a quelle poste a base di gara. Le percentuali di esposizione poste a base di gara sono riportate all’Art. 5 del Disciplinare tecnico di gara e sono le seguenti: Si evidenzia quanto segue: • le percentuali di esposizione dei bidoni carrellati sono state quantificate in maniera tale da rendere possibile esclusivamente una diminuzione dell’importo contrattuale, essendo matematicamente impossibile il caso contrario. Infatti, anche considerando l’ipotesi più favorevole per la quale il parco contenitori è composto da soli mastelli di 30-40 lt, la media ponderata posta a base di gara sarebbe pari all’80%; considerata l’alea del 20%, l’unica possibilità che determinerebbe un aumento del canone si realizzerebbe nell’ipotesi che la media ponderata delle esposizioni effettive superi il 100% (80% a base di gara + 20% di alea). Tale condizione, come anticipato, è matematicamente impossibile; • considerata la stagionalità delle utenze domestiche legata alla stagione turistica i valori del 100% posti a base di gara non risultano possibili, anche alla luce di percentuali di esposizione poste a base di gara dalla stessa società che ha elaborato i documenti tecnici in esame. Nello specifico si fa riferimento al Comune di Sestu, anch’esso appartenente all’area metropolitana di Cagliari ma nel quale sono del tutto assenti fenomeni da fluttuazione turistica, nel quale – a parità di frequenze di raccolta – le percentuali di esposizione poste a base di gara per il medesimo servizio sono le seguenti: e appare ininfluente il fatto che al posto dei mastelli da 30-40 lt siano previsti sacchi da 70 lt, in quanto come ben noto la loro percentuale di effettivo riempimento, considerata la necessità di chiudere i sacchi e l’impossibilità di comprimere il rifiuto nel secondo caso, è analoga nei due casi; • il metodo di calcolo previsto non tiene conto che al diminuire delle esposizioni del rifiuto secco residuo si contrappongono degli incrementi di esposizione delle restanti matrici di rifiuto (organico, plastica, vetro/metalli, carta e cartoni) per le quali, pertanto, dovrebbe essere previsto un conseguente -e dovuto- incremento del corrispettivo; • il metodo di calcolo previsto influisce su tutto il corpo dell’appalto, ovvero anche su servizi avulsi dalle attività di raccolta in quanto; “Il canone annuo del servizio a regime (dall’anno di introduzione del servizio di tariffazione puntuale) varierà inoltre in funzione delle percentuali di esposizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani residui non recuperabili”. Tale previsione risulta illogica e immotivatamente dannosa per l’IA in quanto nell’oggetto dell’appalto sono inclusi molteplici e consistenti servizi di pulizia del territorio, servizi di gestione del centro di raccolta o delle isole ecologiche mobili, i quali non subiscono variazioni dipendenti dalla percentuale di esposizione del rifiuto secco residuo. Per quanto sopra evidenziato, considerata la particolare condizione matematica della formula prevista che rende possibili esclusivamente riduzioni del canone del servizio, si chiede di rettificare l’Art. 14 del DTP: • riducendo l’alea di invariabilità del corrispettivo dal 20% al 5%; • riducendo le percentuali di esposizione poste a base di gara a valori realistici, in linea con quanto già riportato in altri contesti del territorio peraltro non penalizzati dalle variabilità stagionali di Capoterra; • di limitare la variabilità del canone del servizio alla sola raccolta del rifiuto secco residuo, risultando la sua estensione illogica per le raccolte delle altre tipologie di rifiuto, nonché immotivata per i servizi diversi da quelli della raccolta. R: L’interpretazione del CSA illustrata nel quesito in relazione all’alea di aumento o diminuzione percentuale degli svuotamenti effettivi in corso di appalto non risulta corretta. In particolare, per quanto riguarda i mastelli la percentuale di esposizione oltre la quale dovrà essere calcolato l’adeguamento in aumento è pari al 96% (cioè l’80% maggiorato del 16% che corrisponde al 20% dell’80% di quota di esposizione posto come base per il calcolo) mentre la percentuale di esposizione al di sotto della quale dovrà essere calcolato l’adeguamento in diminuzione è pari al 64% (cioè l’80% detratto il 16%). Si conferma inoltre che la variabilità del canone del servizio ai sensi dell’art. 14 del CSA risulta limitata alla sola raccolta del rifiuto secco residuo come esplicitato all’art. 14 del CSA che recita “Il canone annuo del servizio a regime (dall’anno di introduzione del servizio di tariffazione puntuale) varierà inoltre in funzione delle percentuali di esposizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani residui non recuperabili (con esclusione dei rifiuti ingombranti).”. 11) All’art. 14 del CSA “AMMONTARE DELL’APPALTO” viene indicato che “Sono inoltre stati computati i costi di gestione amministrativa e l’utile di impresa nell’importo posto a base di gara”. Si chiede di chiarire l’ammontare delle due voci richiamate, in quanto non esplicitate nel Piano Industriale. R: I costi di gestione ed utile di impresa ammontano complessivamente al 14 % come riportato al cap. 5.1 del Piano Industriale. 12) Art. 16 del CSA “ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI” viene indicato che “L'I.A. si impegna ad aumentare, estendere o variare, su richiesta del Comune di Capoterra, i servizi indicati nel presente Capitolato all’art. 2 e all’art. 5. In tale ipotesi, il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata Relazione tecnico-finanziaria prodotta dal Comune di Capoterra in base ai costi previsti nello specifico elenco prezzi (Allegato 1 del DTP) ed assumendo, per la valutazione economica dell’adeguamento del corrispettivo, anche i ribassi di costo unitari indicati nell’offerta economica formulata dall’I.A.”. Ed ancora: “Nel caso in cui, invece, fosse necessario introdurre nell’appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti e specificati nell’elenco prezzi, per la loro valutazione i nuovi prezzi saranno fissati secondo i principi di cui all’art. 106 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità illustrate nelle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione, approvate con DM 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.” Si evidenzia che in entrambi i casi le modalità di calcolo dell’importo economico derivante dalla variazione dei servizi risulta incompatibile e in contrasto con i dettati previsti agli Artt. 2 e 5 del CSA. Si chiede, pertanto, di chiarire i criteri di calcolo del corrispettivo al variare dei servizi. R: Quanto stabilito all’art. 16 non risulta in contrasto con il dettato degli Artt. 2 e 5 del CSA. I criteri di calcolo del corrispettivo al variare dei servizi risultano chiaramente esplicitati nel suddetto art. 16. 13) All’art. 32 del CSA “MEZZI E ATTREZZATURE” vengono indicati “sacchi in polietilene di colore grigio semitrasparente velato da litri 70-80 per la raccolta del residuo indifferenziato”. Si chiede di chiarire se per la raccolta del rifiuto secco residuo verranno impiegati i predetti sacchi da 70-80 lt o, come indicato all’Art. 14 del CSA, mastelli da 30-40 lt. Qualora venissero impiegati i sacchetti, per quanto indicato all’Art. 4 del CSA se ne chiedono i quantitativi minimi da forniture annualmente. DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE R: La menzione relativa ai sacchetti riportata all’art 32 del CSA è da considerarsi un refuso. La raccolta del secco residuo sarà effettuata con l’utilizzo di mastelli da 30/40 lt come correttamente riportato all’Art. 14 del CSA e nelle tabelle riassuntive a pag. 9 e successive del DTP. 14) All’art. 2 del DTP “GESTIONE DELLA FASE TRANSITORIA” viene riportato “Rimane a carico delle Imprese concorrenti provvedere ad una verifica delle modalità operative della gestione attuale, secondo le indicazioni contenute nel contratto vigente”. Stante la condizione prevista, si chiede di pubblicare copia del contratto vigente completo di tutti i relativi allegati. Vedi file inviato con apposito messaggio PEC 15) All’art. 4 del DTP “MODALITA’ ORGANIZZATIVE” viene indicato “sacchetti semitrasparenti per plastica e lattine da 110-120 litri dovrà essere pari a 688.608 sacchetti all’anno”. Si chiede: • di chiarire se l’indicazione “per plastica e lattine” è un refuso redazionale, in quanto nei seguenti artt. 8 e 9 vengono previste le raccolte di vetro e lattine congiunti e di plastica monomateriale; • di chiarire se anche i sacchi pel la plastica e lattine (o per la sola plastica) devono essere dotati di tag UHF. R: Si conferma che l’indicazione “per plastica e lattine” presente all’art.4 del DTP è un refuso redazionale. L’indicazione corretta è “sacchetti semitrasparenti per plastica da 110-120 litri dovrà essere pari a 688.608 sacchetti all’anno” 16) All’art. 4 del DTP “MODALITA’ ORGANIZZATIVE” sono riportate le tabelle di descrizione sintetica del servizio per i periodi BASE e ESTIVO. Si riscontra che nel testo contenuto nelle colonne “utenze domestiche” e “utenze non domestiche” sono presenti parti di testo cancellate e il contenuto non è sempre leggibile o soggetto a interpretazioni diverse: Si chiede di ripubblicare le tabelle correttamente compilate. R: Le tabelle riportate all’art. 4 del DTP, risultano effettivamente poco leggibili. Sono al contrario perfettamente leggibili le stesse tabelle riportate alle pagine 171-172-173 e 174 del Piano Industriale all. 7 al CSA. 17) All’art. 5 del DTP “GESTIONE DELLA FASE TRANSITORIA” viene riportato “I sacchetti semitrasparenti dotati di transponder per ogni famiglia saranno forniti dall’I.A.”. Si chiede di chiarire se il servizio prevede la fornitura dei predetti sacchi o di mastelli da 30-40 lt. R: La menzione relativa ai sacchetti riportata all’art 5 del DTP è da considerarsi un refuso. La raccolta del secco residuo sarà effettuata con l’utilizzo di mastelli da 30/40 lt come correttamente riportato all’Art. 14 del CSA e nelle tabelle riassuntive a pag. 9 e successive del DTP. 18) All’Art. 12 del DTP “RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI” viene prescritto che “L’ingombrante non destinato al Centro del Riuso verrà successivamente selezionato nelle diverse componenti (ferroso, mobili, materassi, apparecchiature elettroniche, altri ingombranti etc.)” e quando disponibile il nuovo Centro Comunale di Raccolta, stoccato in distinti container scarrabili e successivamente conferito alle piattaforme di selezione/trattamento autorizzate.” E ancora: “Per quanto riguarda gli istituti scolastici una volta all’anno dovrà essere erogato anche il servizio di separazione legno/ferro previa raccolta”. • per quanto richiesto fino alla messa in servizio del Centro Comunale di Raccolta è richiesto all’IA di effettuare attività di selezione (e preventiva cernita). Se ne chiedono le modalità poste a base di gara, stante il fatto che per le attività richieste l’operatore deve essere dotato di apposita impiantistica debitamente autorizzata; • si chiede di indicare le modalità di gestione dei rifiuti ingombranti fino alla messa in servizio del Centro Comunale di Raccolta e successivamente, in quanto nei Capitoli 4 e 5 del Piano Industriale posto a base di gara tale servizio non appare quantificato né in termini di risorse né economicamente. R: Per servizio di “separazione legno/ferro previa raccolta” si intende semplicemente che l’I.A. in fase di raccolta dovrà mantenere separati i flussi di legno rispetto a quelli di ferro per consentirne un separato conferimento presso impianti autorizzati per i rispettivi codici CER. Per le attività richieste l’operatore non deve quindi essere dotato di apposita impiantistica debitamente autorizzata. 19) All’Art. 14 del DTP “ISOLA ECOLOGICA INFORMATIZZATA” viene previsto il mezzo “costipatore a doppia vasca” che gestirà un servizio di “svuotamento contenitori”. Si chiede se le indicazioni fornite nella descrizione del servizio, ovvero “svuotamento contenitori” e “impiego di un costipatore doppia vasca” siano da intendersi refusi redazionali, in quanto non appaiono pertinenti al servizio richiesto. Nel caso in cui si trattasse di refusi, si chiedono le indicazioni revisionate per la definizione del servizio posto a base di gara. R: Le indicazioni fornite nella descrizione del servizio, ovvero “svuotamento contenitori” e “impiego di un costipatore doppia vasca” non vanno intese quali refusi redazionali in quanto risultano pertinenti al servizio richiesto. 20) All’Art. 14 del DTP “ISOLA ECOLOGICA INFORMATIZZATA” vengono richiesti i seguenti impieghi “nel servizio base per almeno 62 ore; nel servizio estivo per almeno 42 ore.”. Si chiede di confermare che gli impieghi orari sono riferiti ai periodi, rispettivamente 9 e 3 mesi. R: Si conferma che gli impieghi descritti all’art 14 del DTP “ISOLA ECOLOGICA INFORMATIZZATA” si riferiscono ai periodi, servizio base 9 mesi e servizio estivo 3 mesi. 21) All’Art. 15 del DTP “RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI, RIMOZIONE DEI RIFIUTI DALLE SPIAGGE, CARCASSE ANIMALI, SIRINGHE ED ESCREMENTI ANIMALI” per il servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati viene prescritto il mezzo “autocarro a vasca da 25 mc e con gru”. Si chiede se l’indicazione fornita sia da intendersi un refuso redazionale, in quanto il mezzo indicato non appare pertinente al servizio richiesto. Nel caso in cui si trattasse di un refuso, si chiedono le indicazioni revisionate per la definizione del servizio posto a base di gara. R: Il mezzo indicato risulta pertinente al servizio principale indicato e cioè la rimozione dei rifiuti abbandonati. Per servizi particolari l’I.A. può proporre l’utilizzo di mezzi diversi ed alternativi motivandone tecnicamente la proposta nella propria offerta tecnica. 22) All’Art. 18 del DTP “SPAZZAMENTO E LAVAGGIO MANUALE E MECCANIZZATO DEL SUOLO PUBBLICO” per lo spazzamento meccanizzato, si prevede che l’I.A. concordi con l’Amministrazione la predisposizione dei divieti di sosta e che le spese per l’acquisto, l’installazione e/o lo spostamento della segnaletica stradale mobile e/o fissa per vietare la sosta delle auto dovranno essere a carico dell’I.A. Si chiede di fornire il dettaglio con relative informazioni tabellari e planimetriche dei cartelli fissi di divieto di sosta attualmente installati. R: Non esiste una rappresentazione cartografica della segnaletica richiesta, l’offerente può effettuare autonomamente i propri sopralluoghi al fine di formulare una offerta consapevole. 23) All’Art. 22 del DTP “RACCOLTA DEI TESSILI SANITARI” viene indicato che “Per la raccolta integrativa dei tessili sanitari sarà svolto con una modalità di raccolta "porta a porta”. Si chiede di confermare che il servizio, come specificato nel DG, è a chiamata. R: Il servizio in argomento non avviene “su chiamata” ma in forma regolare alle utenze che utilizzano tessili sanitari per incontinenti o pannolini per neonati inseriti in un apposito elenco fornito dal Comune di Capoterra come esplicitato nell’art. 22 del DTP. 24) All’Art. 22 del DTP “RACCOLTA DEI TESSILI SANITARI” si fa riferimento “alle utenze che utilizzano tessili sanitari per incontinenti o pannolini per neonati inseriti in un apposito elenco fornito dal Comune di Capoterra”. Si chiede di fornire un’indicazione quantitativa dei potenziali utenti aventi diritto, risultando diversamente impossibile per i concorrenti quantificare il servizio richiesto. R: Quantitativamente le utenze sottoposte a ritiro corrispondono a 100 unità. 25) All’Art. 22 del DTP “RACCOLTA DEI TESSILI SANITARI” viene prescritto che “Il Servizio sarà effettuato con una frequenza di 4/7 in giornate differenti da quelle destinate per la raccolta del secco residuo, raggiungendo dunque una frequenza totale di possibile conferimento pari a 6/7”. Si chiede: a) di confermare le frequenze del servizio in quanto incompatibili rispetto a quanto previsto dall’Art. 4 del DTP, che indica frequenze diverse per la raccolta del secco residuo, ma anche rispetto a quanto previsto al punto 18.1 del DG, come già riscontrato nella richiesta di chiarimento n. 2; b) di confermare che la frequenza complessiva degli interventi settimanali sia pari a 6/7, in quanto le ore/anno poste a base di gara per il servizio appaiono incompatibili. Si evidenzia che se così fosse, alla luce di quanto indicato, ovvero che “per il servizio proposto la I.A. dovrà garantire tutto l’anno un organico di 1 squadra composta da un autista III liv. per 330 ore/anno”, ne deriverebbe che ogni intervento posto a base di gara ha durata media di 1,05 ore, comprensiva di tempi di partenza e rientro, spostamenti e scarico a destino. Tale orario è palesemente incompatibile rispetto alla possibile fattibilità del servizio richiesto. Qualora le frequenze non venissero confermate e si trattasse di refusi redazionali, si chiede di fornire le indicazioni revisionate del servizio. R: In riferimento alle richieste formulate si chiarisce quanto segue: a) Si conferma che la frequenza minima è stata indicata nell’art. 22 del DTP che recita “Il Servizio sarà effettuato con una frequenza di 4/7 in giornate differenti da quelle destinate per la raccolta del secco residuo, raggiungendo dunque una frequenza totale di possibile conferimento pari a 6/7.” b) Si confermare che la frequenza complessiva degli interventi settimanali sia pari a 6/7. Tale frequenza risulta compatibile con le attuali esigenze relative a tale servizio. Si specifica che in tutti i Comuni con un numero di utenze da servire elevato come quelle del Comune di Capoterra risulta preferibile organizzare il calendario secondo almeno due diversi calendari di servizio per poter gestire al meglio i servizi considerando che la frequenza di intervento richiesta per il residuo nel periodo estivo per le utenze non domestiche e di due passaggi a settimana. 26) All’Art. 23 del DTP “SERVIZI CIMITERIALI” viene prescritto il mezzo “costipatore a doppia vasca”. Si chiede se l’indicazione fornita sia da intendersi un refuso redazionale, in quanto il mezzo indicato non appare pertinente al servizio richiesto. Nel caso in cui si trattasse di un refuso, si chiedono le indicazioni revisionate per la definizione del servizio posto a base di gara. R: Il mezzo indicato risulta potenzialmente pertinente al servizio principale indicato e cioè i servizi cimiteriali. L’I.A. può comunque proporre l’utilizzo di mezzi diversi ed alternativi motivandone tecnicamente la proposta nella propria offerta tecnica. 27) All’Art. 25 del DTP “CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA” viene indicato che “Sono a carico dell’I.A. tutte le attività necessarie per l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie all’apertura ed alla gestione della piattaforma”. • per quanto riportato all’inizio dell’articolo richiamato si evince che la procedura è già stata avviata dall’Amministrazione comunale, si chiede di confermare che si tratta di un refuso redazionale e che tale indicazione debba essere stralciata. • diversamente si chiede di esplicitare lo stato di fatto della procedura, pubblicare gli atti relativi e quantificare i costi sostenuti o non sostenuti ma già contrattualizzati da porre a carico dell’IA. R: L’indicazione presente all’art 25 del DTP “Sono a carico dell’I.A. tutte le attività necessarie per l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie all’apertura ed alla gestione della piattaforma” è da considerarsi un refuso redazionale. 28) All’Art. 25 del DTP “CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA” viene previsto che “l’I.A. dovrà attivare la gestione di un sistema elettronico per il controllo degli accessi e l’identificazione automatica degli utenti”. Si chiede di chiarire: • se il predetto sistema elettronico deve essere fornito dall’IA o se è già previsto nella realizzazione dell’ecocentro a cura dalla Stazione appaltante; • se la realizzazione dell’ecocentro a cura della stazione appaltante prevede la realizzazione di un sistema di videosorveglianza. R: Si conferma quanto indicato all’art 25 del DTP, ovvero l’I.A. dovrà attivare la gestione di un sistema elettronico per il controllo degli accessi e l’identificazione automatica degli utenti, oltre ad un sistema di videosorveglianza. Relativamente al sistema di controllo degli accessi il Comune di Capoterra metterà a disposizione il CCR con apposita predisposizione edile. L’I.A. dovrà fornire e posare in opera il motore, le sbarre, il sistema di riconoscimento utente, le celle per l’alzata, il cavo e ogni altro elemento accessorio tale da rendere perfettamente funzionale il sistema. Il sistema di controllo degli accessi di identificazione automatica degli utenti dovrà permettere e comprendere il trasferimento dei dati al Comune. RICHIESTA DOCUMENTI A. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per la presentazione degli elaborati tecnico-progettuali richiesti, siamo a richiedere la pubblicazione della banca dati TARI del Comune contenente almeno le seguenti informazioni non sensibili: • indirizzo in cui è dislocata l’utenza (via e numero civico, località, ...); • tipologia utenza (domestica o non domestica); • codice tipologico utenza (da DPR 158/99 e seguenti); • superficie dei locali interessati. B. Si chiede di ripubblicare l’Allegato 4a al CSA in quanto non è possibile visualizzarlo; C. Si chiede di pubblicare l’Allegato 3 del Disciplinare Tecnico Prestazionale, in quanto mancante delle informazioni previste e indispensabile ai sensi dell’Art. 31 del CSA. D. Si chiede di fornire copia del progetto del futuro Centro di Raccolta Comunale, anche in versione “di massima”, in quanto indispensabile per la definizione degli impegni posti a base di gara ai sensi dell’Art. 25 del DTP. Considerata l’elevata quantità e rilevanza sia della documentazione che dei chiarimenti richiesti, con la presente si formalizza, altresì, la richiesta di un’adeguata proroga dei termini di presentazione delle offerte, ritenuta indispensabile per rendere possibile la corretta valutazione degli atti di gara e la conseguente redazione delle offerte tecnica ed economica. R: A) I dati relativi alle UD e Und sono già disponibili ali cap. 7.1 e 7.2 del Piano Industriale B) l’Allegato 4a al CSA è stato inviato in allegato alle FAQ 2021_03_15 C) Il Comune dovrebbe aggiornare la tabella (allegato 3 al DTP) chiedendo con urgenza i dati all’attuale gestore che li dovrà fornire con riferimento a 240 gg antecedenti alla pubblicazione, e renderla disponibile. D) Vedi risposta al punto 28. Stante i quesiti pervenuti e la rilevanza degli stessi si ritiene che allo stato attuale non sussistano le condizioni per una proroga dei termini

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